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CAPITOLO II Articolo 6: I settori operativi sono i seguenti: A) Settore della dipendenza pubblica; B) Settore convenzionato e libero professionale. Essi possono essere variati, in base alla evoluzione della organizzazione sanitaria nazionale su decisione della segreteria nazionale. Articolo 7: Sono organi del sindacato: A) L’assemblea degli iscritti; B) Il consiglio nazionale, costituito da tutti i consiglieri nazionali e dai componenti della segreteria in carica; C) La segreteria nazionale, costituita da 5 consiglieri, eletti ogni 4 anni fra tutti gli iscritti, dal congresso nazionale. La segreteria nazionale elegge nel suo seno il segretario nazionale, un vice segretario nazionale vicario, il quale detiene la responsabilità organizzativa del sindacato, due vice segretari nazionali, uno per ogni settore operativo. Il tesoriere è nominato dalla segreteria nazionale fra tutti gli iscritti. Resta in carica per la durata della segreteria nazionale. Fa parte di diritto della segreteria nazionale il segretario nazionale pro-tempore della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (S.I.E.D); D) Le segreterie regionali. CAPITOLO III E’ convocato dal segretario nazionale quando la segreteria nazionale lo ritenga opportuno. Può apportare modifiche allo statuto ed al regolamento del sindacato. Articolo 9: Il consiglio nazionale è l’organo consultivo e deliberante. E’ convocato annualmente dal segretario nazionale, ovvero quando la segreteria lo ritenga opportuno, quando 1/3 dei componenti del consiglio lo richieda. Può essere chiamato ad esprimere voto di fiducia sull’operato della segreteria nazionale. Articolo 10: La segreteria nazionale è l’organo sindacale direttivo che provvede a decidere di tutte le questioni concernenti la difesa singola e collettiva degli iscritti, sulla base dei programmi formulati dal consiglio nazionale. E’ convocata dal segretario nazionale o quando 1/3 dei suoi membri lo richieda. Articolo 11: Il segretario nazionale viene sostituito, in caso di impedimento, dal vice segretario nazionale vicario; i vice segretari nazionali lo sostituiscono su espressa delega. Articolo 12: Il tesoriere è rsponsabile dei fondi del sindacato e documenta annualmente i resoconti economici. Articolo 13: I segretari regionali, assistiti dai consigli regionali, coordinano regionalmente le iniziative provinciali, mantengono i rapporti con le autorità politiche e sanitarie della Regione, nonché il collegamento con altre organizzazioni sindacali in sede regionale, nel rispetto delle linee operative fissate dalla segreteria nazionale. |
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